Ti trovi in:
Home > Profilo > Statuto > Titolo V - Gestione economica e finanziaria
Titolo V
Gestione
economica e finanziaria
Art. 24 -
Gestione aziendale: criteri
- La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri
di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell’economicità.
- I relativi controlli vengono effettuati dal
Collegio dei Sindaci sulla base di quanto indicato dal regolamento di
amministrazione e contabilità.
Art. 25 -
Bilancio preventivo annuale
- L’esercizio aziendale coincide con l’anno
solare.
- Il bilancio di previsione annuale è lo
strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini
monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo
svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto
dell’equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che
determina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei
criteri dell’articolo 2423/bis del Codice Civile e secondo lo schema
previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile integrato da un preventivo
di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio
d'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene trasmesso
alla Giunta Regionale ai fini del controllo previsto dall’art. 17 - 2°
comma - della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.
- Il regolamento di amministrazione e contabilità
indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di previsione.
Art. 26 -
Bilancio Consuntivo
- Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio il Presidente deve sottoporre al Consiglio d'Amministrazione,
opportunamente convocato per l’approvazione:
- il bilancio consuntivo formulato secondo le
prescrizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;
- la relazione, di cui all’art. 2428 del Codice
Civile e le informazioni prescritte dal 2° comma dell’articolo 16 della
legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.
- Il bilancio e la relazione sulla gestione
devono essere trasmessi a cura del Presidente dell’Azienda al Collegio dei
Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l’approvazione.
- Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita
relazione al Consiglio d'Amministrazione sui risultati dell’esercizio, sulla
tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al
bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci
deve essere depositata presso la sede dell’Ente quindici giorni prima del
giorno fissato per l’approvazione.
- Il bilancio consuntivo con la nota integrativa
e la relazione sulla gestione nonchè la relazione del Collegio dei Sindaci
ed il verbale della seduta di approvazione viene trasmesso alla Giunta
Regionale ai fini del controllo previsto dall’art. 17 - 2° comma della
legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.
Art. 27 -
Risultati di esercizio
- L’utile di esercizio deve essere destinato
nell’ordine:
- al ripiano delle eventuali perdite degli
esercizi precedenti;
- alla costituzione del fondo di riserva
ordinario;
- alla costituzione del fondo di riserva
straordinario.
- Alla costituzione del fondo di riserva
ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili
netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio
dell’Azienda.
- Nell’ipotesi di perdita di esercizio si
provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di
insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
- Nel caso in cui il patrimonio netto, in
conseguenza a perdite derivanti dall’attività di gestione, risulti
diminuito di oltre un terzo, il Consiglio d'Amministrazione riferisce al
Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale
dell’Azienda con le osservazione del Collegio dei Sindaci, ai fini
dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Art. 28 -
Vigilanza e controllo della Regione
- La Giunta Regionale, nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive
modificazioni, esercita la vigilanza ed il controllo sugli organi e sugli
atti dell’Azienda.
- la Giunta Regionale definisce strumenti,
schemi, flussi informativi strutturali e modalità per uniformare le
procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati
economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di
contabilità analitica, per le finalità di cui all’art. 5, comma 1, lettera
h bis) l.r. 13/96.
- In particolare sono soggette al controllo della
Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 della legge
regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente all’approvazione dello statuto e sue modifiche, le
deliberazioni relative al Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo
d’esercizio.
- Le deliberazioni di cui al comma precedente
vengono trasmesse alla Giunta Regionale, ai fini dell’attività di
vigilanza, entro 10 giorni dalla loro approvazione.
- Il regolamento di amministrazione e
contabilità, il regolamento del personale e la dotazione organica sono
trasmessi per opportuna conoscenza alla Giunta Regionale con le modalità
previste dal comma 4°.
Art. 29 -
Partecipazione dell’utenza
- L’Azienda determina i criteri e promuove gli
strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e
dei diritti dell’utenza in conformità a quanto stabilito dall’art. 19
della Legge Regionale 10/6/96 e successive modificazioni.