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 Titolo V 

 

Gestione economica e finanziaria

 

Art. 24 - Gestione aziendale: criteri

  1. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell’economicità.
  2. I relativi controlli vengono effettuati dal Collegio dei Sindaci sulla base di quanto indicato dal regolamento di amministrazione e contabilità.

 

Art. 25 - Bilancio preventivo annuale

  1. L’esercizio aziendale coincide con l’anno solare.
  2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che determina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell’articolo 2423/bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del controllo previsto dall’art. 17 - 2° comma - della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.
  3. Il regolamento di amministrazione e contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di previsione.

 

Art. 26 - Bilancio Consuntivo

  1. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente deve sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, opportunamente convocato per l’approvazione:
    1. il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;
    2. la relazione, di cui all’art. 2428 del Codice Civile e le informazioni prescritte dal 2° comma dell’articolo 16 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.
  2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente dell’Azienda al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l’approvazione.
  3. Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Consiglio d'Amministrazione sui risultati dell’esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci deve essere depositata presso la sede dell’Ente quindici giorni prima del giorno fissato per l’approvazione.
  4. Il bilancio consuntivo con la nota integrativa e la relazione sulla gestione nonchè la relazione del Collegio dei Sindaci ed il verbale della seduta di approvazione viene trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del controllo previsto dall’art. 17 - 2° comma della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.

 

Art. 27 - Risultati di esercizio

  1. L’utile di esercizio deve essere destinato nell’ordine:
    1. al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
    2. alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
    3. alla costituzione del fondo di riserva straordinario.
  2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio dell’Azienda.
  3. Nell’ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
  4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall’attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Consiglio d'Amministrazione riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell’Azienda con le osservazione del Collegio dei Sindaci, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.

 

Art. 28 - Vigilanza e controllo della Regione

  1. La Giunta Regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni, esercita la vigilanza ed il controllo sugli organi e sugli atti dell’Azienda.
  2. la Giunta Regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturali e modalità per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilità analitica, per le finalità di cui all’art. 5, comma 1, lettera h bis) l.r. 13/96.
  3. In particolare sono soggette al controllo della Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all’approvazione dello statuto e sue modifiche, le deliberazioni relative al Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo d’esercizio.
  4. Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono trasmesse alla Giunta Regionale, ai fini dell’attività di vigilanza, entro 10 giorni dalla loro approvazione.
  5. Il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento del personale e la dotazione organica sono trasmessi per opportuna conoscenza alla Giunta Regionale con le modalità previste dal comma 4°.

 

Art. 29 - Partecipazione dell’utenza

  1. L’Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell’utenza in conformità a quanto stabilito dall’art. 19 della Legge Regionale 10/6/96 e successive modificazioni.