Ti trovi in:
Home > Profilo > Statuto > Titolo II - Organi dell'Azienda e Comitato Tecnico > Capo I - Consiglio di Amministrazione
Capo I
Consiglio di
Amministrazione
Art. 4 -
Composizione, nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità,
ineleggibilità e decadenza
- La composizione, la nomina, la durata in
carica, le dimissioni, l’incompatibilità, l’ineleggibilità e la decadenza
del Consiglio d'Amministrazione e dei suoi membri sono disciplinate
dall’art. 8 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive
modificazioni.
- Oltre alle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui al 10° comma dell’art. 8 della legge regionale
10/6/1996, n. 13, non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione e
decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
- coloro che abbiano liti o vertenze con l’Azienda
o che abbiano debiti o crediti verso di essa;
- coloro che direttamente o indirettamente
abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti
interessanti all’Azienda;
- i parenti ed affini fino al 3° grado; la
relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di
nomina contemporanea colpisce il minore di età;
- i membri che senza giustificato motivo non
partecipino a n. 3 sedute consecutive o a n. 10 sedute complessive nel
corso del mandato.
Art. 5 -
Competenze del Consiglio d'Amministrazione
- Il Consiglio d'Amministrazione opera
nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in raccordo
con la programmazione degli Enti locali e svolge attività di
programmazione e di indirizzo gestionale ed amministrativo.
- Al Consiglio d'Amministrazione compete
l’adozione di atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze
del Presidente o del Direttore.
- In particolare spetta al Consiglio
d'Amministrazione:
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente
secondo i disposti dell’art. 8 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e
successive modificazioni;
- deliberare la proposta di Statuto e le
eventuali modifiche;
- stabilire gli indirizzi generali e gli
obiettivi pluriennali, verificandone l’attuazione, mediante rendiconti
semestrali da inviare alla Giunta Regionale;
- approvare il bilancio di previsione annuale
redatto ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto;
- approvare il bilancio consuntivo strutturato
secondo le prescrizioni contenute nell’art. 26 del presente Statuto;
- deliberare, su designazione del Presidente,
la nomina del direttore, determinandone il trattamento economico con
riferimento a quello della dirigenza del settore privato, l’eventuale
rinnovo dell’incarico, nonchè la revoca dello stesso;
- designare il dirigente chiamato a sostituire
temporaneamente il Direttore in caso di suo impedimento o assenza;
- deliberare la risoluzione del rapporto di
lavoro del personale dirigente;
- deliberare sull’assunzione di mutui e di
finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni finanziarie e
sull’accettazione di eredità, legati, lasciti, e donazioni;
- determinare gli obiettivi funzionali da
conseguire nel corso di ciascun anno all’interno del quadro di
riferimento di cui al punto c) del presente comma;
- approvare i programmi di intervento, i
progetti, e la relazione finale di spesa di cui ai programmi di
intervento (Q.T.E. a consuntivo);
- deliberare l’aggiudicazione degli appalti e
l’eventuale risoluzione dei contratti d’appalto;
- approvare i prezzi di vendita degli alloggi
ove non siano stati fissati per legge ed ogni altra operazione
patrimoniale;
- affidare gli incarichi esterni e determinare
i rispettivi compensi limitatamente alle attività di competenza del
Consiglio d'Amministrazione;
- approvare gli indirizzi generali per
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la gestione del
personale secondo moduli di efficienza, efficacia ed economicità, con
obiettivi annuali;
- approvare i regolamenti per la disciplina
dell’ordinamento e del funzionamento dell’Azienda ivi compreso il
regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico
del personale ed ogni altro regolamento in attuazione dello Statuto;
- deliberare la composizione delle commissioni
per la selezione del personale, l’assunzione, e, nei casi ammessi, gli
accordi sindacali aziendali;
- approvare i risultati delle selezioni per
l’assunzione del personale, disporre le promozioni ed i passaggi di
categoria proposti dal Direttore;
- approvare la struttura organizzativa aziendale
e la dotazione organica;
- deliberare, su proposta del Direttore,
l’affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di
dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell’Azienda;
- deliberare le convenzioni con enti locali,
società o privati, deliberare in materia di liti attive e passive
rinunce e transazioni;
- assumere deliberazioni relativamente alla
programmazione dell’attività di ricerca e di documentazione;
- deliberare le disposizioni applicative della
legge 7 agosto 1990 n. 241, delle leggi regionali attuative e vigilare
sulla loro applicazione.
Art. 6 -
Convocazione e ordine del giorno
- Il Presidente convoca il Consiglio
d'Amministrazione, fissando il luogo, il giorno e l’ora della seduta, o di
più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più
giorni.
- Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in
via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria, quando ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal
Collegio dei Sindaci.
- L’avviso di convocazione deve indicare gli
argomenti da trattare; il Consiglio d'Amministrazione può tuttavia porre
in discussione ed approvare argomenti non previsti nell’ordine del giorno
sempre che ricorrano i motivi di urgenza ed indifferibilità e sempre che
vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e che tutti manifestino il loro
consenso alla discussione degli argomenti aggiunti.
- L’avviso di convocazione deve essere inviato ai
componenti il Consiglio d'Amministrazione e al Collegio dei Sindaci nella
loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto
dai Consiglieri e dai Sindaci.
- Gli avvisi di convocazione devono essere
inviati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio
d'Amministrazione previo avviso da inviare, anche via fax, entro le 24 ore
precedenti alla seduta.
- Il Consiglio si riunisce di norma nella sede
legale dell’Azienda.
Art. 7 -
Disciplina delle sedute
- Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal
Presidente dell’Azienda o, in sua assenza, dal Vicepresidente; nel caso di
assenza anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta viene assunta
dal Consigliere Anziano così come è definito al successivo art. 12.
- Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non
sono pubbliche: ad esse partecipano di diritto il Direttore ed il Collegio
dei Sindaci. Il Consiglio d'Amministrazione può, comunque, ammettere alle
proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso.
- Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono
valide con la presenza di almeno tre componenti.
- Il Direttore cura la verbalizzazione delle
determinazioni assunte dal Consiglio; in caso di sua assenza viene
sostituito da chi ne fa le veci.
Art. 8 -
Votazioni e validità delle deliberazioni
- Le votazioni sono, di norma, palesi. Possono
essere segrete quando riguardano provvedimenti relativi a persone.
- Le deliberazioni sono approvate se ottengono il
voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di
parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede il Consiglio
d'Amministrazione.
- I membri del Consiglio d'Amministrazione delle
Aziende devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni, atti e
provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al
4° grado e di società delle quali siano amministratori o soci
illimitatamente responsabili nonchè nei casi previsti dall’art. 2373 del
C.C. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala della
seduta.
- Il comma 3 si applica anche ai Sindaci, al
Direttore e a chi ne fa le veci.
- Il processo verbale della seduta contiene anche
il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, con i nomi dei
Consiglieri e con l’espressione del voto, nonchè il parere di legittimità
del Direttore previsto dalla lettera a) comma 2 dell’articolo 14 del
presente statuto.
- Ciascun membro del Consiglio d'Amministrazione
ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
- Il processo verbale della seduta è sottoscritto
da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di
verbalizzante.
Art. 9 -
Indennità di carica
- L’indennità di carica del Presidente, del
Vicepresidente e degli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione è
determinata dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità
organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna
ALER;
- al Vice Presidente compete una indennità di
carica il cui ammontare è determinato nella misura del 50% dell’indennità
del Presidente dell’Azienda;
- agli altri componenti del Consiglio
d’Amministrazione nella misura del 20% dell’indennità dei consiglieri
regionali;
- nell’eventualità di assenza alle sedute senza
giustificato motivo, l’indennità di carica verrà detratta del 5% per ogni
seduta.