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Ti trovi in: Ignora collegamentiHome > Profilo > Statuto > Titolo II - Organi dell'Azienda e Comitato Tecnico > Capo I - Consiglio di Amministrazione


 Capo I  

 

Consiglio di Amministrazione

 

Art. 4 - Composizione, nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

  1. La composizione, la nomina, la durata in carica, le dimissioni, l’incompatibilità, l’ineleggibilità e la decadenza del Consiglio d'Amministrazione e dei suoi membri sono disciplinate dall’art. 8 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.
  2. Oltre alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al 10° comma dell’art. 8 della legge regionale 10/6/1996, n. 13, non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
    1. coloro che abbiano liti o vertenze con l’Azienda o che abbiano debiti o crediti verso di essa;
    2. coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti all’Azienda;
    3. i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea colpisce il minore di età;
    4. i membri che senza giustificato motivo non partecipino a n. 3 sedute consecutive o a n. 10 sedute complessive nel corso del mandato.

 

Art. 5 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione

  1. Il Consiglio d'Amministrazione opera nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in raccordo con la programmazione degli Enti locali e svolge attività di programmazione e di indirizzo gestionale ed amministrativo.
  2. Al Consiglio d'Amministrazione compete l’adozione di atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore.
  3. In particolare spetta al Consiglio d'Amministrazione:
      1. nominare il Presidente ed il Vice Presidente secondo i disposti dell’art. 8 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni;
      2. deliberare la proposta di Statuto e le eventuali modifiche;
      3. stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali, verificandone l’attuazione, mediante rendiconti semestrali da inviare alla Giunta Regionale;
      4. approvare il bilancio di previsione annuale redatto ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto;
      5. approvare il bilancio consuntivo strutturato secondo le prescrizioni contenute nell’art. 26 del presente Statuto;
      6. deliberare, su designazione del Presidente, la nomina del direttore, determinandone il trattamento economico con riferimento a quello della dirigenza del settore privato, l’eventuale rinnovo dell’incarico, nonchè la revoca dello stesso;
      7. designare il dirigente chiamato a sostituire temporaneamente il Direttore in caso di suo impedimento o assenza;
      8. deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente;
      9. deliberare sull’assunzione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni finanziarie e sull’accettazione di eredità, legati, lasciti, e donazioni;
      10. determinare gli obiettivi funzionali da conseguire nel corso di ciascun anno all’interno del quadro di riferimento di cui al punto c) del presente comma;
      11. approvare i programmi di intervento, i progetti, e la relazione finale di spesa di cui ai programmi di intervento (Q.T.E. a consuntivo);
      12. deliberare l’aggiudicazione degli appalti e l’eventuale risoluzione dei contratti d’appalto;
      13. approvare i prezzi di vendita degli alloggi ove non siano stati fissati per legge ed ogni altra operazione patrimoniale;
      14. affidare gli incarichi esterni e determinare i rispettivi compensi limitatamente alle attività di competenza del Consiglio d'Amministrazione;
      15. approvare gli indirizzi generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la gestione del personale secondo moduli di efficienza, efficacia ed economicità, con obiettivi annuali;
      16. approvare i regolamenti per la disciplina dell’ordinamento e del funzionamento dell’Azienda ivi compreso il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico del personale ed ogni altro regolamento in attuazione dello Statuto;
      17. deliberare la composizione delle commissioni per la selezione del personale, l’assunzione, e, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
      18. approvare i risultati delle selezioni per l’assunzione del personale, disporre le promozioni ed i passaggi di categoria proposti dal Direttore;
      19. approvare la struttura organizzativa aziendale e la dotazione organica;
      20. deliberare, su proposta del Direttore, l’affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell’Azienda;
      21. deliberare le convenzioni con enti locali, società o privati, deliberare in materia di liti attive e passive rinunce e transazioni;
      22. assumere deliberazioni relativamente alla programmazione dell’attività di ricerca e di documentazione;
      23. deliberare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990 n. 241, delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione.

Art. 6 - Convocazione e ordine del giorno

  1. Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, fissando il luogo, il giorno e l’ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
  2. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Sindaci.
  3. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio d'Amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell’ordine del giorno sempre che ricorrano i motivi di urgenza ed indifferibilità e sempre che vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e che tutti manifestino il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti.
  4. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio d'Amministrazione e al Collegio dei Sindaci nella loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri e dai Sindaci.
  5. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio d'Amministrazione previo avviso da inviare, anche via fax, entro le 24 ore precedenti alla seduta.
  6. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede legale dell’Azienda.

 

Art. 7 - Disciplina delle sedute

  1. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente dell’Azienda o, in sua assenza, dal Vicepresidente; nel caso di assenza anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere Anziano così come è definito al successivo art. 12.
  2. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche: ad esse partecipano di diritto il Direttore ed il Collegio dei Sindaci. Il Consiglio d'Amministrazione può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso.
  3. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
  4. Il Direttore cura la verbalizzazione delle determinazioni assunte dal Consiglio; in caso di sua assenza viene sostituito da chi ne fa le veci.

 

Art. 8 - Votazioni e validità delle deliberazioni

  1. Le votazioni sono, di norma, palesi. Possono essere segrete quando riguardano provvedimenti relativi a persone.
  2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede il Consiglio d'Amministrazione.
  3. I membri del Consiglio d'Amministrazione delle Aziende devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al 4° grado e di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili nonchè nei casi previsti dall’art. 2373 del C.C. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.
  4. Il comma 3 si applica anche ai Sindaci, al Direttore e a chi ne fa le veci.
  5. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, con i nomi dei Consiglieri e con l’espressione del voto, nonchè il parere di legittimità del Direttore previsto dalla lettera a) comma 2 dell’articolo 14 del presente statuto.
  6. Ciascun membro del Consiglio d'Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
  7. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di verbalizzante.

 

Art. 9 - Indennità di carica

  1. L’indennità di carica del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione è determinata dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER;
  2. al Vice Presidente compete una indennità di carica il cui ammontare è determinato nella misura del 50% dell’indennità del Presidente dell’Azienda;
  3. agli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione nella misura del 20% dell’indennità dei consiglieri regionali;
  4. nell’eventualità di assenza alle sedute senza giustificato motivo, l’indennità di carica verrà detratta del 5% per ogni seduta.



 

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