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Capo II
Presidente
Art. 10 -
Nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità, ineleggibilità e
decadenza
- La nomina, la durata in carica, le dimissioni,
l’incompatibilità, l’ineleggibilità e la decadenza del Presidente sono
disciplinate dalla legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive
modificazioni.
Art. 11 -
Competenze del Presidente
- Le competenze del Presidente dell’Azienda sono
determinate dall’art. 10 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e
successive modificazioni.
- Al Presidente, rappresentante legale
dell’Azienda, spetta in particolare:
- convocare e presiedere il Consiglio
d'Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire all’ordine del
giorno del Consiglio stesso;
- intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli
atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad
attività di gestione, nonchè partecipare agli accordi di programma ed
alle conferenze di servizio previa autorizzazione del Consiglio
d'Amministrazione;
- seguire e sovrintendere all’andamento dell’amministrazione
con riferimento agli obiettivi del Consiglio;
- adottare, in caso di necessità ed urgenza,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti immediatamente esecutivi di
competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nella
prima seduta successiva;
- adottare tutti i provvedimenti di sua
competenza secondo le norme di legge e regolamentari;
- prendere visione e verificare la regolarità
del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo agli appalti
dei lavori e forniture da lui disposti nell’ambito della sua competenza,
nonchè alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi
dell’apposito regolamento;
- esercitare tutte le altre attribuzioni a lui
assegnate dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione, in particolare
provvedere ad atti di impulso rivolti alla struttura per la promozione di
istruttorie, ricerche ed approfondimenti su argomenti da sottoporre
eventualmente alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
- designare il Direttore;
- proporre al Consiglio, sentito il parere del
Direttore, la nomina del sostituto temporaneo Direttore;
- trasmettere al Presidente della Giunta
Regionale le deliberazioni soggette al controllo di cui al successivo
art. 28.
Art. 12 - Il
Vice Presidente
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza od impedimento; mancando anche il Vice Presidente le
funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di
nomina e in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano
di età.