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Aler Varese

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 Capo III 

 

Direttore

 

Art. 13 - Nomina

  1. La direzione dell’Azienda è affidata al Direttore con rapporto di lavoro di diritto privato ed a tempo determinato, per la durata di cui all’articolo 11 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni.
  2. Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Direttore su designazione del Presidente, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale istituito e tenuto dalla Giunta Regionale.
  3. Il Direttore è scelto tra i dirigenti pubblici e privati in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza nel settore e che abbiano i seguenti requisiti:
    1. età non superiore a sessantacinque anni, il compimento dei quali comporta la cancellazione dall’elenco;
    2. avere ricoperto incarichi di direzione e di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o società pubbliche o private di adeguate dimensioni.
  4. L’incarico del Direttore può essere rinnovato e può essere revocato prima della scadenza con motivata delibera del Consiglio d'Amministrazione.
  5. Il Direttore Generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.

 

Art. 14 - Competenze

  1. Le competenze del Direttore sono determinate dall’articolo 11 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni.
  2. In particolare al Direttore spetta:
      1. partecipare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, esprimendo comunque parere obbligatorio di legittimità sui provvedimenti sottoposti all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione;
      2. presentare al Presidente proposte per l’adozione di deliberazioni oltre che per l’elaborazione dei programmi, per la formulazione di direttive e per la determinazione dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio stesso;
      3. curare l’attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal Consiglio, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adottare progetti, indicando all’uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun programma, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
      4. sottoporre al Presidente, per la presentazione in Consiglio di Amministrazione, lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal competente ufficio;
      5. esercitare i poteri di spesa per il funzionamento della struttura organizzativa, con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione;
      6. determinare, avendone la responsabilità, i criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell’efficienza e della funzionalità e dell’economicità e rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari dell’Azienda;
      7. disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità del personale fra gli uffici, provvedendo all’attribuzione di trattamenti economici accessori;
      8. controllare e verificare l’attività dei dirigenti, eventualmente anche con l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
      9. con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell’azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonchè per l’adozione delle deliberazioni consiliari e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri necessari richiesti;
      10. determinare le procedure di scelta del contraente (salvo i casi di appalto concorso) presiedere le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei pubblici appalti, stipulare i contratti, salvo delega ad altro Dirigente, ed attribuire gli incarichi di ufficiale rogante a dirigenti o funzionari dell’Azienda;
      11. presiedere le commissioni di selezione per il reclutamento del personale;
      12. firmare congiuntamente al Dirigente Amministrativo od al Responsabile della Ragioneria gli ordinativi di pagamento e incasso;
      13. firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente con facoltà di delega ad altri dirigenti;
      14. esprimere parere circa la designazione del suo sostituto temporaneo;
      15. compiere tutti gli atti di gestione, intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’attività dell’Ente;
      16. provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente statuto, da regolamenti;
      17. presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.
      18. esperire le azioni giudiziarie finalizzate alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell’Azienda;
      19. in quanto delegato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, rappresentare l’Azienda in giudizio e sulle direttive adottate dal Consiglio d'Amministrazione, promuovere e resistere alle liti, ad eccezione di quelle al punto precedente, con potere di conciliare e transigere; in caso di necessità può delegare un sostituto previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge;
      20. esercitare le funzioni di segretario del Consiglio d’Amministrazione essendo responsabile della verbalizzazione delle determinazioni assunte dal Consiglio.

 

Art. 15 - Trattamento economico e normativo

  1. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio d'Amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni Aler, nonché della retribuzione dei direttori Generali della Giunta Regionale.

 

Art. 16 - Sostituzione

In caso di assenza o impedimento del Direttore o in attesa della copertura del posto resosi vacante, il Consiglio d'Amministrazione affida l’incarico temporaneo di direttore ad altro dirigente, incarico che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo semestre; in tal caso, qualora la sostituzione si protragga oltre i 45 giorni deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico previsto per il Direttore medesimo.

 

Art. 17 - Incompatibilità

  1. Oltre a quanto determinato dal 7° comma dell’art. 11 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni, il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio o industria. Egli può accettare incarichi professionali estranei all’Azienda, se autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione, secondo quanto disposto dal relativo regolamento, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell’Azienda.
  2. Al Direttore è consentita l’iscrizione all’albo professionale, se ammessa dalla legge sull’ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonchè all’albo regionale dei collaudatori o di albi similari regionali e nazionali.