Capo III
Direttore
Art. 13 -
Nomina
- La direzione dell’Azienda è affidata al
Direttore con rapporto di lavoro di diritto privato ed a tempo
determinato, per la durata di cui all’articolo 11 della legge regionale
10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni.
- Il Consiglio d'Amministrazione nomina il
Direttore su designazione del Presidente, tra gli iscritti in un apposito
elenco regionale istituito e tenuto dalla Giunta Regionale.
- Il Direttore è scelto tra i dirigenti pubblici
e privati in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata
esperienza nel settore e che abbiano i seguenti requisiti:
- età non superiore a sessantacinque anni, il
compimento dei quali comporta la cancellazione dall’elenco;
- avere ricoperto incarichi di direzione e di
responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno
quinquennale in strutture pubbliche o società pubbliche o private di
adeguate dimensioni.
- L’incarico del Direttore può essere rinnovato e
può essere revocato prima della scadenza con motivata delibera del Consiglio
d'Amministrazione.
- Il Direttore Generale non può prestare attività
presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.
Art. 14 -
Competenze
- Le competenze del Direttore sono determinate
dall’articolo 11 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive
modificazioni.
- In particolare al Direttore spetta:
- partecipare alle sedute del Consiglio
d'Amministrazione, esprimendo comunque parere obbligatorio di
legittimità sui provvedimenti sottoposti all’approvazione del Consiglio
d’Amministrazione;
- presentare al Presidente proposte per
l’adozione di deliberazioni oltre che per l’elaborazione dei programmi,
per la formulazione di direttive e per la determinazione dell’ordine del
giorno delle sedute del Consiglio stesso;
- curare l’attuazione delle linee
programmatiche e delle direttive approvate dal Consiglio, al quale
risponde del proprio operato e, a tal fine, adottare progetti, indicando
all’uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun programma,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
- sottoporre al Presidente, per la
presentazione in Consiglio di Amministrazione, lo schema di bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal competente ufficio;
- esercitare i poteri di spesa per il
funzionamento della struttura organizzativa, con le modalità previste
dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione;
- determinare, avendone la responsabilità, i
criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i
provvedimenti idonei al miglioramento dell’efficienza e della funzionalità
e dell’economicità e rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa, ai
fini gestionali e particolari dell’Azienda;
- disporre direttamente in materia di incarichi
ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità del personale fra gli
uffici, provvedendo all’attribuzione di trattamenti economici accessori;
- controllare e verificare l’attività dei
dirigenti, eventualmente anche con l’esercizio del potere sostitutivo in
caso di inerzia degli stessi;
- con le modalità previste dai regolamenti
finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri
per lo svolgimento dell’azione amministrativa inerente alle proprie
funzioni, nonchè per l’adozione delle deliberazioni consiliari e fornire
risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza,
qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in
grado di formulare i pareri necessari richiesti;
- determinare le procedure di scelta del
contraente (salvo i casi di appalto concorso) presiedere le commissioni
di gara per l’aggiudicazione dei pubblici appalti, stipulare i
contratti, salvo delega ad altro Dirigente, ed attribuire gli incarichi
di ufficiale rogante a dirigenti o funzionari dell’Azienda;
- presiedere le commissioni di selezione per il
reclutamento del personale;
- firmare congiuntamente al Dirigente
Amministrativo od al Responsabile della Ragioneria gli ordinativi di
pagamento e incasso;
- firmare la corrispondenza e tutti gli atti
che non siano di competenza del Presidente con facoltà di delega ad
altri dirigenti;
- esprimere parere circa la designazione del
suo sostituto temporaneo;
- compiere tutti gli atti di gestione, intesi a
garantire il corretto e funzionale esercizio dell’attività dell’Ente;
- provvedere a tutti gli altri compiti
attribuitigli da leggi, dal presente statuto, da regolamenti;
- presentare al Consiglio di Amministrazione
una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi
assegnati.
- esperire le azioni giudiziarie finalizzate
alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio
dell’Azienda;
- in quanto delegato dal Presidente del
Consiglio d'Amministrazione, rappresentare l’Azienda in giudizio e sulle
direttive adottate dal Consiglio d'Amministrazione, promuovere e
resistere alle liti, ad eccezione di quelle al punto precedente, con
potere di conciliare e transigere; in caso di necessità può delegare un
sostituto previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla
legge;
- esercitare le funzioni di segretario del
Consiglio d’Amministrazione essendo responsabile della verbalizzazione
delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Art. 15 -
Trattamento economico e normativo
- Il trattamento economico del Direttore è
determinato con delibera del Consiglio d'Amministrazione con riferimento
ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale tenendo conto della
complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del
patrimonio di ogni Aler, nonché della retribuzione dei direttori Generali
della Giunta Regionale.
Art. 16 -
Sostituzione
In caso di assenza o impedimento del Direttore o in
attesa della copertura del posto resosi vacante, il Consiglio d'Amministrazione
affida l’incarico temporaneo di direttore ad altro dirigente, incarico che non
può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo
semestre; in tal caso, qualora la sostituzione si protragga oltre i 45 giorni
deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento
economico previsto per il Direttore medesimo.
Art. 17 -
Incompatibilità
- Oltre a quanto determinato dal 7° comma
dell’art. 11 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive
modificazioni, il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od
esercitare commercio o industria. Egli può accettare incarichi
professionali estranei all’Azienda, se autorizzato dal Consiglio
d’Amministrazione, secondo quanto disposto dal relativo regolamento,
qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell’Azienda.
- Al Direttore è consentita l’iscrizione all’albo
professionale, se ammessa dalla legge sull’ordinamento professionale della
categoria di appartenenza, nonchè all’albo regionale dei collaudatori o di
albi similari regionali e nazionali.