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 Capo IV 

 

Collegio dei Sindaci

 

Art. 18 - Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza

  1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda è affidata ad un Collegio di Sindaci nella composizione prevista al comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni.
  2. Al Collegio dei Sindaci si applica la disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile, nonchè quanto disposto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda.
  3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni; in caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio.
  4. I Sindaci devono partecipare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione a norma dell’art. 2405 del C.C..
  5. I Sindaci che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio o a due riunioni del Consiglio d'Amministrazione nel corso di ciascun esercizio decadono dalla carica.
  6. Oltre le cause di ineleggibilità a Sindaco di cui al quarto comma dell’articolo 12 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del C.C..
  7. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Sindaci compete il compenso annuo stabilito dall’art. 14 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.

 

Art. 19 - Poteri e compiti

  1. Oltre a quanto stabilito dall’art. 12 della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni, il Collegio dei Sindaci deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi da attestarsi con apposito verbale trimestrale, nonchè assolvere agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 2403 del Codice Civile.
  2. Ai Sindaci deve essere assicurato l’accesso ai documenti dell’azienda contenenti atti che siano di interesse per l’espletamento delle loro funzioni.
  3. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
  4. Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige relazione accompagnatoria al conto consuntivo; essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonchè la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
  5. Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferire immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale. E’ tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto.
  6. Con il regolamento di contabilità, il Consiglio d'Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei Sindaci.

 



 

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