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Capo IV
Collegio dei
Sindaci
Art. 18 -
Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza
- Il controllo sulla regolarità contabile e la
vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda è affidata ad
un Collegio di Sindaci nella composizione prevista al comma 1 dell’art. 12
della legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni.
- Al Collegio dei Sindaci si applica la
disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in
quanto compatibile, nonchè quanto disposto dal regolamento di
amministrazione e contabilità dell’Azienda.
- Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque
anni; in caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica
di uno dei componenti, il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del collegio.
- I Sindaci devono partecipare alle sedute del
Consiglio d'Amministrazione a norma dell’art. 2405 del C.C..
- I Sindaci che non partecipano senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio o a due
riunioni del Consiglio d'Amministrazione nel corso di ciascun esercizio
decadono dalla carica.
- Oltre le cause di ineleggibilità a Sindaco di
cui al quarto comma dell’articolo 12 della legge regionale 10/6/1996, n.
13 e successive modificazioni non possono far parte del Collegio e
decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall’art. 2399 del C.C..
- Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei
Sindaci compete il compenso annuo stabilito dall’art. 14 della legge
regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni.
Art. 19 -
Poteri e compiti
- Oltre a quanto stabilito dall’art. 12 della
legge regionale 10/6/1996 n. 13 e successive modificazioni, il Collegio
dei Sindaci deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili, l’osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi
da attestarsi con apposito verbale trimestrale, nonchè assolvere agli
ulteriori adempimenti previsti dall’art. 2403 del Codice Civile.
- Ai Sindaci deve essere assicurato l’accesso ai
documenti dell’azienda contenenti atti che siano di interesse per
l’espletamento delle loro funzioni.
- I Sindaci possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
- Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige
relazione accompagnatoria al conto consuntivo; essa deve attestare la
corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili,
nonchè la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli
ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di
valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in
quanto applicabili.
- Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora
riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferire
immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del
Consiglio Regionale. E’ tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni
informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o
di statuto.
- Con il regolamento di contabilità, il Consiglio
d'Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento
del Collegio dei Sindaci.