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 Titolo III 

 

Patrimonio e fonti di finanziamento

 

Art. 20 - Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito:
    1. dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia di Varese oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto;
    2. da eredità, da lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa accettazione dal parte del Consiglio d'Amministrazione;
    3. dal patrimonio degli altri enti o Istituti Autonomi di Case Popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione o incorporazione dell’Azienda;
    4. da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
    5. dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
    6. da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda nell’esercizio delle proprie attività;
    7. da partecipazioni azionarie di cui all’art. 5 - comma 2 della Legge Regionale 10/6/96 n. 13 e successive modificazioni, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.

 

Art. 21 - Fonti di finanziamento

  1. L’Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
    1. i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all’edilizia residenziale pubblica;
    2. i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l’edilizia residenziale pubblica;
    3. i fondi integrativi appositamente stanziati dalla regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti la tutela delle fasce più deboli e le situazioni di particolare tensione abitativa;
    4. i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
    5. i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare;
    6. ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lettere a), d), e) dell’articolo 5 della legge regionale 10/6/1996, n. 13 e successive modificazioni;
    7. altre risorse destinate all’incremento dell’offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione;
    8. eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.



 

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